Osservatorio repressione:
ll Decreto Sicurezza “paura e repressione” è stato approvato in Senato in via definitiva. 109 sono stati i voti favorevoli, 69 i contrari.
Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e una sola astensione, è stato dato il via libera anche dal Senato al decreto Sicurezza che, dopo l’approvazione alla Camera dello scorso 29 maggio, diventa così legge. Sul decreto, uno dei provvedimenti bandiera del governo Meloni, era stata apposta la scorsa settimana la questione della fiducia, che aveva in questo modo impedito che fossero apportate ulteriori modifiche al testo.
Diventa così effettiva l’introduzione di 14 nuovi reati, e 9 le aggravanti aggiuntive. che spaziano dalla resistenza passiva alla ribattezzata ‘norma anti Gandhi’, fino alla stretta sulla cannabis light, a un nuovo regime per le detenute madri, alle cosiddette norme ‘anti No-Tav e anti No-Ponte’, alla garanzia di impunità alle violenze e abusi da parte delle forze dell’ordine
La Rete Libere/i di lottare che è stata tra prime a mobilitarsi contro il ddl 1660 e poi al decreto sicurezza commenta così la conversione in legge al Senato: “Il decreto sicurezza da stato di polizia è legge, la lotta continua più forte di prima! Con un vergognoso flash mob le destre al governo festeggiano la conversione definitiva del decreto legge manganello in legge: volevano portare a casa il DDL 1660 così com’era – nella sostanza- e, con l’aiuto determinante del Quirinale, ce l’hanno fatta. 14 nuovi reati, 9 aggravanti di pena per intimidire e colpire duro, se l’intimidazione non basta, la lotta operaia, le lotte sociali, le proteste ambientali e – forse più di ogni altro bersaglio – la lotta contro la corsa all’economia di guerra e alla guerra. Come abbiamo sostenuto dal primo momento, il salto di qualità della repressione statale formalizzato dal parlamento è il prodotto della corsa al riarmo, all’economia di guerra, alla preparazione di una guerra inter-imperialistica globale di cui ormai si rivendica la necessità senza pudore. L’opposizione parlamentare , dall’inizio dell’iter del Ddl alla camera lo scorso settembre fino all’approvazione oggi al senato – solo in mattinata una iniziativa di protesta ha causato la sospensione dei lavori per un paio di ore- è stata inefficace, sostanzialmente inesistente. L’opposizione vera poteva venire solo dalle piazze, dai luoghi di lavoro, dalle scuole, dai movimenti sociali. E qualcosa, senza dubbio, si è mosso. Non abbastanza per bloccare la marcia del DDL 1660, un “provvedimento strategico” – a detta del ministro di polizia Piantedosi. Avremo modo, con maggiore calma e una discussione collettiva, di ragionare su ciò che la Rete Libere/i di lottare è riuscita a fare, e ciò in cui – invece – è mancata, e sulle cause oggettive e soggettive di una battaglia data, ma perduta: ora che la legge manganello è entrata in vigore, la battaglia andrà concentrata contro la sua applicazione. La lotta contro lo stato di polizia e di guerra è appena agli inizi: sarà essenziale anche il collegamento alle forze che sono mobilitate in tanti altri paesi contro politiche analoghe e talvolta più feroci. Continuiamo ad organizzarci , facciamo sentire la nostra voce!!”
Il decreto riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge sicurezza: confrontando i testi dei due provvedimenti sono 12 gli articoli che hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo originario. Tra le modifiche più consistenti rientrano le norme sulle detenute madri e quelle relative alle sim telefoniche per cittadini extra Ue.
È lunga la lista dei nuovi reati, delle aggravanti e degli aumenti di pena contenuti nei 39 articoli che compongono il decreto Sicurezza n. 48 dell’11 aprile 2025, convertito definitivamente in legge ieri al Senato. Quello che segue è un elenco perfino parziale, stilato anche con il supporto dell’Unione delle camere penali.
Nell’ARTICOLO 1 del testo si trovano due nuovi reati: «Detenzione di materiale con finalità di terrorismo» (art. 270-quinquies.3 c.p., reclusione da 2 a 6 anni). E «Diffusione online di istruzioni per atti violenti o sabotaggi» (art. 270-quinquies.4 c.p.).
L’ARTICOLO 2 contempla il nuovo reato di violazione degli obblighi di segnalazione dei contratti di noleggio (art. 651-bis c.p.).
Nell’ARTICOLO 9 si estende da 3 a 10 il numero di anni entro i quali si può revocare la cittadinanza acquisita di un ex straniero dopo una condanna per terrorismo.
L’ARTICOLO 10 introduce il nuovo reato (art.635-bis c.p.) di occupazione abusiva degli immobili altrui o di sue pertinenze, punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Pene anche per chi coopera.
L’ARTICOLO 11 contiene un’aggravante se il reato è commesso all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane. E prevede anche un nuovo reato (modifica art. 640 c.p.) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi commette truffe approfittando dell’età o delle condizioni di vulnerabilità della vittima.
Nell’ARTICOLO 12 c’è l’aggravante al reato di danneggiamento se commesso durante le manifestazioni.
Con l’ARTICOLO 14 si è creata la nuova fattispecie di blocco stradale (introdotto art. 633-bis c.p.) trasformando un illecito amministrativo in reato penale: fino a 2 anni di carcere se il fatto è commesso da più persone riunite.
L’ARTICOLO 15 interviene sul codice di esecuzione penale per le donne incinte o madri di bimbi minori di un anno: pena detentiva obbligatoria (non più facoltativa come nel ddl) solo in Istituti di custodia attenuata. Ma in caso di recidiva è previsto anche il carcere e i figli possono essere affidati ad altri.
Altra nuova fattispecie nell’ARTICOLO 16 che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi impiega minori nell’accattonaggio (art. 600-quinquies c.p.). Aumenti di pena se si usa violenza nei confronti di un minore di 16 anni.
Nell’ARTICOLO 18 è contenuto il nuovo reato di detenzione e commercio di infiorescenze di canapa equiparate a sostanze stupefacenti (art. 73-bis del Dpr 309/1990).
L’ARTICOLO 19 introduce nel codice penale il 582-bis la reclusione da 3 a 7 anni per chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni. Qui è prevista anche una nuova aggravante se il reato è commesso per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica (la cosiddetta «No Ponte»).
L’ARTICOLO 20 (Modifiche all’articolo 583-quater del codice Rocco del 1930) introduce un’aggravante per lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale o a un agente nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni (da 2 a 16 anni di reclusione).
Nell’ARTICOLO 21 è prevista la dotazione di videocamere indossabili (ma non di codici identificativi) per le forze di polizia; la registrazione delle azioni però non è obbligatoria.
Gli ARTICOLI 22 E 23 prevedono fondi per la tutela legale del personale di polizia, per i vigili del fuoco e per le forze armate quando gli agenti o i militari sono indagati per reati che sarebbero stati compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nell’ARTICOLO 24 ci sono aggravanti per l’occupazione di «mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione a cui il bene appartiene».
Negli ARTICOLI 26 E 27 si introducono ben tre nuove fattispecie di reato: rivolta in carcere, rivolta nei Cpr (entrambi introducendo il nuvo art. 415-bis c.p.) e resistenza passiva al compimento di atti d’ufficio o di servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza (art. 337-bis c.p.). La pena va da 2 a 8 anni per chi organizza e da 1 a 5 anni per chi partecipa.
Con gli ARTICOLI 28 E 31 invece vengono eliminate due fattispecie di reato: nel primo si dà la possibilità agli agenti di polizia di portare senza licenza e fuori servizio pistole, rivoltelle e armi da taglio fino a 65 centimetri di lunghezza; nel secondo si allarga il range di azione dei servizi segreti infiltrati che, in questa veste, sono autorizzati a compiere anche in qualità di dirigenti e organizzatori reati talmente gravi da non poter essere schermabili con il segreto di Stato.
Infine nell’ARTICOLO 32 si regola la possibilità di vendere le carte Sim ai migranti senza permesso di soggiorno: basta un documento.

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